Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1115

Abbandono di pilotaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell', è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
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