Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1119

Componente dell'equipaggio che si addormenta.

In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
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