Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1119
1141 / 1356Componente dell'equipaggio che si addormenta.
In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
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