Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1116
Abbandono abusivo di comando.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
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