Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1116

Abbandono abusivo di comando.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
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