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Art. 1117
Usurpazione del comando di nave o di aeromobile.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori del caso previsto nell', se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni.
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