Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo VI

Art. 1220

Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.
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