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Art. 1220
Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.
Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.
Storico versioni
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