Art. 1218
Inosservanza di norme sulle segnalazioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Inosservanza di norme sulle segnalazioni.
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La disposizione punisce i comandanti che violano le norme sulle segnalazioni previste per la circolazione in mare o in volo. Per i comandanti di navi marittime, galleggianti o aeromobili (sia italiani sia stranieri) la sanzione prevede l'arresto fino a sei mesi oppure un'ammenda. Se invece l'infrazione è commessa dal comandante di una nave adibita alla navigazione interna, si applica esclusivamente una sanzione pecuniaria di minore entità.
La norma mira a garantire la sicurezza della navigazione marittima, aerea e interna punendo chi non rispetta le regole stabilite per le segnalazioni.
Si applica ai comandanti di navi marittime, galleggianti o aeromobili, sia nazionali sia stranieri, nonché ai comandanti di navi destinate alla navigazione interna.
Il comandante di un aeromobile non rispetta i segnali previsti per la circolazione aerea durante una fase di volo. A causa di questa violazione delle prescrizioni sulle segnalazioni, il comandante incorre nella sanzione dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda.
Obbligo di osservare le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea; in caso di inosservanza è previsto l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da lire cinquecento a diecimila (per navigazione marittima/aerea) oppure l'ammenda da lire cento a duemila (per navigazione interna).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.