Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo VI

Art. 1218

Inosservanza di norme sulle segnalazioni.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da lire cento a duemila.
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In sintesi

La disposizione punisce i comandanti che violano le norme sulle segnalazioni previste per la circolazione in mare o in volo. Per i comandanti di navi marittime, galleggianti o aeromobili (sia italiani sia stranieri) la sanzione prevede l'arresto fino a sei mesi oppure un'ammenda. Se invece l'infrazione è commessa dal comandante di una nave adibita alla navigazione interna, si applica esclusivamente una sanzione pecuniaria di minore entità.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la sicurezza della navigazione marittima, aerea e interna punendo chi non rispetta le regole stabilite per le segnalazioni.

A chi si applica

Si applica ai comandanti di navi marittime, galleggianti o aeromobili, sia nazionali sia stranieri, nonché ai comandanti di navi destinate alla navigazione interna.

Esempio pratico

Il comandante di un aeromobile non rispetta i segnali previsti per la circolazione aerea durante una fase di volo. A causa di questa violazione delle prescrizioni sulle segnalazioni, il comandante incorre nella sanzione dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di osservare le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea; in caso di inosservanza è previsto l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da lire cinquecento a diecimila (per navigazione marittima/aerea) oppure l'ammenda da lire cento a duemila (per navigazione interna).

Domande frequenti

La norma si applica anche a mezzi o veicoli stranieri?Sì, il testo specifica espressamente che sono inclusi i comandanti di mezzi marittimi, galleggianti o aerei sia nazionali sia stranieri.
Quale sanzione è prevista per chi guida una nave destinata alla navigazione interna?Per il comandante di una nave adibita alla navigazione interna è prevista esclusivamente la pena dell'ammenda da lire cento a duemila.
È sempre previsto l'arresto per la violazione delle segnalazioni marittime o aeree?No, per le navi marittime, i galleggianti e gli aeromobili la pena è alternativa: il giudice può applicare l'arresto fino a sei mesi oppure l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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