Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1213

Inosservanza di norme di polizia di bordo.

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 14) che " Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1213

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