Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo VI

Art. 1217

Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico.

In vigore dal 20 lug 1962
Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico. Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell' sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice.

Note all'articolo

  • La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."

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