Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 1219
Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.
In vigore dal 29 mag 2006
Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità....
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