Art. 1219 · Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo VI

Art. 1219

1243 / 1356

Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 29 mag 2006
Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità....

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1219