Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo VI

Art. 1223

Assegnazione indebita di funzioni.

In vigore dal 21 apr 1942
L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
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