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Art. 1227
Omessa denuncia di rinvenimento di relitti.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli , è punito con l'ammenda fino a lire mille.
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