Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo VI

Art. 1227

Omessa denuncia di rinvenimento di relitti.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli , è punito con l'ammenda fino a lire mille.
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