Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 1231
Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
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