Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 1225
Omissione di provvedimenti profilattici.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.
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