Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1210

Inosservanza del divieto di asilo.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
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