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Art. 1207
Scarico di merci prima della verifica della relazione.
In vigore dal 15 gen 2000
Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 10) che "Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni"."
Le tue annotazioni
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