Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 1218
1242 / 1356Inosservanza di norme sulle segnalazioni.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da lire cento a duemila.
Storico versioni
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