Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1123
Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
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