Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VSez. I

Art. 1128

Uso di atto falso.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell' soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo. Si applica il secondo comma dell' del codice penale.
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