Art. 1128 · Uso di atto falso.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VSez. I

Art. 1128

1150 / 1356

Uso di atto falso.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell' soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo. Si applica il secondo comma dell' del codice penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1128