Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo I

Art. 489

Obbligo di assistenza.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell', quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
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In sintesi

La norma stabilisce che è obbligatorio prestare assistenza a una nave o a un aeromobile in pericolo di perdersi in mare o in acque interne, in particolare quando vi siano persone a bordo in pericolo. Il dovere di intervenire sussiste solo se il soccorso è possibile senza creare un grave rischio per la nave soccorritrice, il suo equipaggio o i suoi passeggeri. Il comandante di una nave in navigazione o pronta a partire deve accorrere solo se può ragionevolmente prevedere un risultato utile. L'obbligo viene meno se il comandante sa che altri stanno già prestando soccorso in condizioni uguali o migliori.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare la vita umana e i mezzi di trasporto in mare o in acque interne, imponendo il dovere di soccorso in situazioni di pericolo.

A chi si applica

Si applica al comandante di una nave che sia in corso di viaggio o pronta a partire e che abbia notizia di una nave o di un aeromobile in pericolo.

Esempio pratico

Durante la navigazione, il comandante di una nave mercantile riceve una segnalazione riguardante un'imbarcazione con persone a bordo che rischia di affondare. Se l'operazione non mette a grave rischio il proprio equipaggio e nessun altro sta già intervenendo in modo più idoneo, il comandante ha il dovere di dirigersi verso il luogo del pericolo per prestare soccorso.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il comandante della nave, in viaggio o pronta a partire, di accorrere per prestare assistenza nei limiti in cui non vi sia grave rischio e si possa prevedere un utile risultato; nessuna specifica sanzione è indicata nel testo.

Domande frequenti

Il comandante è obbligato a soccorrere anche se mette in pericolo la propria nave?No, l'assistenza è obbligatoria solo se possibile senza grave rischio per la nave soccorritrice, il suo equipaggio e i suoi passeggeri.
Cosa deve fare il comandante se sa che un'altra nave sta già prestando aiuto?Non è tenuto ad accorrere se è a conoscenza che l'assistenza è già portata da altri in condizioni simili o più idonee rispetto alle sue.
L'obbligo di assistenza riguarda solo le navi in mare?No, la norma si applica all'assistenza prestata sia a navi che ad aeromobili, sia in mare sia in acque interne.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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