Art. 489
Obbligo di assistenza.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Obbligo di assistenza.
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La norma stabilisce che è obbligatorio prestare assistenza a una nave o a un aeromobile in pericolo di perdersi in mare o in acque interne, in particolare quando vi siano persone a bordo in pericolo. Il dovere di intervenire sussiste solo se il soccorso è possibile senza creare un grave rischio per la nave soccorritrice, il suo equipaggio o i suoi passeggeri. Il comandante di una nave in navigazione o pronta a partire deve accorrere solo se può ragionevolmente prevedere un risultato utile. L'obbligo viene meno se il comandante sa che altri stanno già prestando soccorso in condizioni uguali o migliori.
La norma mira a tutelare la vita umana e i mezzi di trasporto in mare o in acque interne, imponendo il dovere di soccorso in situazioni di pericolo.
Si applica al comandante di una nave che sia in corso di viaggio o pronta a partire e che abbia notizia di una nave o di un aeromobile in pericolo.
Durante la navigazione, il comandante di una nave mercantile riceve una segnalazione riguardante un'imbarcazione con persone a bordo che rischia di affondare. Se l'operazione non mette a grave rischio il proprio equipaggio e nessun altro sta già intervenendo in modo più idoneo, il comandante ha il dovere di dirigersi verso il luogo del pericolo per prestare soccorso.
Obbligo per il comandante della nave, in viaggio o pronta a partire, di accorrere per prestare assistenza nei limiti in cui non vi sia grave rischio e si possa prevedere un utile risultato; nessuna specifica sanzione è indicata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.