Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo I

Art. 491

Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
Storico versioni

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In sintesi

Chi soccorre una nave o un aeromobile ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento degli eventuali danni subiti, purché l'intervento non sia avvenuto contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante. Se il soccorso ottiene un risultato utile, anche solo in parte, spetta inoltre un compenso economico. L'ammontare totale spettante non può comunque superare il valore complessivo dei beni assistiti o salvati. Il compenso viene quantificato tenendo conto del successo ottenuto, del pericolo, dei rischi, degli sforzi, del tempo impiegato e delle spese generali per le navi specificamente equipaggiate per il soccorso.

Perché esiste questa norma

La norma intende incentivare le operazioni di soccorso navale e aereo, garantendo a chi presta assistenza il recupero delle spese, il ristoro dei danni e un compenso commisurato all'utilità e ai rischi dell'intervento.

A chi si applica

Si applica a chiunque effettui operazioni di assistenza o salvataggio e ai comandanti o proprietari di navi e aeromobili che ricevono soccorso.

Esempio pratico

Un'imbarcazione presta soccorso a una nave in avaria e in pericolo che non ha rifiutato l'aiuto, riuscendo a trainarla in porto e subendo lievi danni nell'operazione. Chi ha prestato soccorso ottiene il rimborso delle spese e dei danni, oltre a un compenso calcolato sul valore dei beni salvati e sul successo dell'intervento.

Domande frequenti

Cosa succede se il comandante della nave in difficoltà rifiuta l'aiuto?Se il rifiuto del comandante è espresso e ragionevole, le operazioni di soccorso effettuate contro tale volontà non danno diritto a indennità, rimborsi o compensi.
Quando spetta il compenso oltre al rimborso delle spese e dei danni?Il compenso spetta quando le operazioni di assistenza o salvataggio hanno conseguito un risultato anche solo parzialmente utile.
Esiste un limite massimo per l'ammontare di rimborsi, risarcimenti e compenso?Sì, tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento danni, rimborso spese e compenso sono riconosciuti entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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