Art. 491
Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile.
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Chi soccorre una nave o un aeromobile ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento degli eventuali danni subiti, purché l'intervento non sia avvenuto contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante. Se il soccorso ottiene un risultato utile, anche solo in parte, spetta inoltre un compenso economico. L'ammontare totale spettante non può comunque superare il valore complessivo dei beni assistiti o salvati. Il compenso viene quantificato tenendo conto del successo ottenuto, del pericolo, dei rischi, degli sforzi, del tempo impiegato e delle spese generali per le navi specificamente equipaggiate per il soccorso.
La norma intende incentivare le operazioni di soccorso navale e aereo, garantendo a chi presta assistenza il recupero delle spese, il ristoro dei danni e un compenso commisurato all'utilità e ai rischi dell'intervento.
Si applica a chiunque effettui operazioni di assistenza o salvataggio e ai comandanti o proprietari di navi e aeromobili che ricevono soccorso.
Un'imbarcazione presta soccorso a una nave in avaria e in pericolo che non ha rifiutato l'aiuto, riuscendo a trainarla in porto e subendo lievi danni nell'operazione. Chi ha prestato soccorso ottiene il rimborso delle spese e dei danni, oltre a un compenso calcolato sul valore dei beni salvati e sul successo dell'intervento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.