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Art. 487
Prescrizione.
In vigore dal 21 apr 1942
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.
Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell', abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Storico versioni
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