Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo TERZO

Art. 482

Urto fortuito o per causa dubbia.

In vigore dal 21 apr 1942
Se l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
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