Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1124

Delitti colposi.

In vigore dal 21 apr 1942
Se alcuno dei fatti previsti negli a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1124

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo