Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo V›Sez. I
Art. 1127
Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni.
In vigore dal 8 giu 1983
Il comandante della nave che, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell' del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorità è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo.
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