Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VSez. II

Art. 1132

Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire mille a diecimila. Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui. Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.
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