Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo V›Sez. II
Art. 1132
Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire mille a diecimila.
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.
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