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Art. 1134
Pene accessorie.
In vigore dal 21 apr 1942
La condanna per i delitti previsti negli , ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell' di questo codice, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
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