Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1139

Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.
Storico versioni

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