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Art. 1142
Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo.
In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell'.
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