Art. 1142 · Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1142

1165 / 1356

Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo.

In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1142