Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1144

Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli , è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
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