Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1147

Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila. Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.
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