Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo VII
Art. 1150
Omicidio del superiore.
In vigore dal 21 apr 1942
Se il fatto previsto nell' del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.
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