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Art. 1154
Abuso d'autorità.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona.
La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.
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