Art. 1158
Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.
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La disposizione punisce il comandante di una nave, galleggiante o aeromobile che non presta assistenza o non tenta il salvataggio quando ne ha l'obbligo. La pena base è la reclusione fino a due anni. Se da tale omissione derivano lesioni personali o la morte, le sanzioni aumentano notevolmente, arrivando fino a otto anni di reclusione. Se la violazione avviene per colpa e non intenzionalmente, le sanzioni previste vengono ridotte.
La norma punisce chi non interviene per salvare o assistere mezzi o persone in pericolo, garantendo il rispetto del dovere di soccorso nella navigazione.
Si applica ai comandanti di navi, galleggianti o aeromobili, siano essi nazionali o stranieri, che hanno l'obbligo di prestare soccorso.
Il comandante di un'imbarcazione intercetta una richiesta di soccorso da una barca che sta affondando ma decide di proseguire la rotta senza prestare aiuto. A causa del mancato intervento, una delle persone a bordo della barca in difficoltà riporta gravi lesioni fisiche. Il comandante rischia per questo la reclusione da uno a sei anni.
Obbligo di prestare assistenza o tentare il salvataggio. Le sanzioni comprendono: reclusione fino a due anni per l'omissione semplice; reclusione da uno a sei anni se deriva una lesione personale; reclusione da tre a otto anni se ne deriva la morte; reclusione fino a sei mesi se commesso per colpa (o pene ridotte alla metà in caso di lesioni o morte colpose).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.