Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1158

Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.
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In sintesi

La disposizione punisce il comandante di una nave, galleggiante o aeromobile che non presta assistenza o non tenta il salvataggio quando ne ha l'obbligo. La pena base è la reclusione fino a due anni. Se da tale omissione derivano lesioni personali o la morte, le sanzioni aumentano notevolmente, arrivando fino a otto anni di reclusione. Se la violazione avviene per colpa e non intenzionalmente, le sanzioni previste vengono ridotte.

Perché esiste questa norma

La norma punisce chi non interviene per salvare o assistere mezzi o persone in pericolo, garantendo il rispetto del dovere di soccorso nella navigazione.

A chi si applica

Si applica ai comandanti di navi, galleggianti o aeromobili, siano essi nazionali o stranieri, che hanno l'obbligo di prestare soccorso.

Esempio pratico

Il comandante di un'imbarcazione intercetta una richiesta di soccorso da una barca che sta affondando ma decide di proseguire la rotta senza prestare aiuto. A causa del mancato intervento, una delle persone a bordo della barca in difficoltà riporta gravi lesioni fisiche. Il comandante rischia per questo la reclusione da uno a sei anni.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di prestare assistenza o tentare il salvataggio. Le sanzioni comprendono: reclusione fino a due anni per l'omissione semplice; reclusione da uno a sei anni se deriva una lesione personale; reclusione da tre a otto anni se ne deriva la morte; reclusione fino a sei mesi se commesso per colpa (o pene ridotte alla metà in caso di lesioni o morte colpose).

Domande frequenti

Quali sanzioni si applicano se dall'omissione di soccorso deriva la morte di una persona?Se dal mancato soccorso o tentativo di salvataggio deriva la morte di una persona, la pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.
La norma riguarda solo i mezzi di trasporto italiani?No, la norma si applica espressamente ai comandanti di navi, galleggianti o aeromobili sia nazionali sia stranieri.
Cosa succede se il reato viene commesso per colpa?Se il fatto è commesso per colpa, la pena base è la reclusione fino a sei mesi; in caso di lesioni o morte, le pene previste sono ridotte alla metà.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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