Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo VII
Art. 1158
1181 / 1356Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.
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