In sintesi
Questa disposizione punisce chi preleva materiali come sabbia, alghe o ghiaia dalle aree del demanio marittimo, dal mare territoriale o dalle zone dei porti della navigazione interna. Per effettuare tali estrazioni è obbligatorio possedere la specifica concessione prevista dall'articolo 51. Chi agisce senza tale titolo abilitativo commette un illecito sanzionato penalmente.
Perché esiste questa norma
La norma mira a tutelare l'integrità e la corretta gestione del demanio marittimo, del mare territoriale e delle zone portuali interne, impedendo il prelievo non autorizzato di risorse e materiali naturali.
A chi si applica
Si applica a chiunque estragga o prelevi materiali nelle aree demaniali marittime, nel mare territoriale o nelle zone portuali interne senza concessione.
Esempio pratico
Un soggetto decide di raccogliere e caricare sul proprio mezzo diversi quintali di sabbia e ghiaia da una spiaggia demaniale per utilizzarli in lavori edili. Non avendo richiesto né ottenuto la concessione prevista dall'articolo 51, l'individuo incorre nelle sanzioni stabilite per estrazione abusiva.
Adempimenti e conseguenze
È prescritto l'obbligo di ottenere la concessione di cui all'articolo 51 per l'estrazione; la violazione è punita con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille.
Cosa è cambiato
L'articolo 1162 è stato modificato dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Domande frequenti
Quali materiali è vietato estrarre senza concessione?È vietato estrarre arena, alghe, ghiaia o altri materiali.
In quali zone si applica questo divieto?Il divieto si applica nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e delle zone portuali della navigazione interna.
Cosa serve per poter estrarre legalmente questi materiali?È necessario aver ottenuto la specifica concessione prescritta dall'articolo 51.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.