Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 1164

Inosservanza di norme sui beni pubblici.

In vigore dal 29 lug 2003
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

L'articolo punisce chiunque violi leggi, regolamenti o provvedimenti delle autorità competenti riguardanti l'uso del demanio marittimo, aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna. Se la condotta non costituisce un reato più grave, la sanzione generale consiste nell'arresto o nell'ammenda. Tuttavia, per le violazioni di divieti imposti con ordinanza sull'uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative senza fini di lucro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, a meno che il fatto non costituisca reato o violazione specifica sulle aree marine protette.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire il rispetto delle regole e dei provvedimenti delle autorità relativi all'uso e alla fruizione dei beni demaniali marittimi, aeronautici e portuali.

A chi si applica

Si applica a chiunque utilizzi o fruisca del demanio marittimo, aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna senza rispettare le relative norme e ordinanze.

Esempio pratico

Un bagnante non rispetta un'ordinanza della pubblica autorità che vieta determinate attività sul demanio marittimo per scopi ricreativi e senza scopo di lucro. In questo caso, non costituendo reato più grave né violazione di aree marine protette, la persona è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di osservare leggi, regolamenti, provvedimenti e ordinanze delle autorità competenti. In caso di violazione: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire duemila per la violazione generale delle norme sull'uso dei beni demaniali e portuali; sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione di ordinanze relative all'uso del demanio marittimo per fini turistico-ricreativi non a scopo di lucro.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (articolo 10, comma 3) e successivamente dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172 (articolo 5, comma 2), che ha introdotto un secondo comma relativo alle violazioni per finalità turistico-ricreative.

Domande frequenti

Cosa si rischia violando in generale le norme sull'uso del demanio marittimo o aeronautico?Se il fatto non costituisce un reato più grave, si rischia l'arresto fino a tre mesi oppure l'ammenda fino a duemila lire.
Quale sanzione è prevista per chi viola divieti su attività turistico-ricreative senza scopo di lucro?È prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 100 euro e 1.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o violazione sulle aree marine protette.
La norma riguarda anche le zone portuali della navigazione interna?Sì, l'inosservanza di disposizioni o provvedimenti dell'autorità competente relativi alle zone portuali della navigazione interna rientra espressamente nella disciplina della norma.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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