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Art. 1165
Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate.
In vigore dal 29 mag 2006
È punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli , senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
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