Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 1170

Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

In vigore dal 15 gen 2000
Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

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