Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 1171

Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio.

In vigore dal 15 gen 2000
È punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila: 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647; 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell' o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente; 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

Note all'articolo

  • La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

Questa norma sanziona lo svolgimento abusivo di specifici servizi navali e portuali. In particolare, è vietato svolgere il servizio di rimorchio senza la concessione prevista o impiegando mezzi che non rispettano le caratteristiche stabilite dalle autorità. È altresì vietato esercitare l'attività di pilotaggio se non si possiede la patente o la relativa autorizzazione, a meno che non ricorrano casi di urgente necessità. Il primo punto dell'articolo, relativo ad altre attività portuali, risulta formalmente abrogato.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire la sicurezza della navigazione e la regolarità delle attività marittime, punendo chi svolge servizi delicati come il rimorchio e il pilotaggio senza i titoli o le dotazioni tecniche necessarie.

A chi si applica

Si applica a chiunque svolga o intenda svolgere servizi di rimorchio navale o di pilotaggio marittimo.

Esempio pratico

Un soggetto decide di offrire servizi di rimorchio navale a pagamento all'interno di un porto utilizzando un rimorchiatore privo delle caratteristiche tecniche prescritte e senza aver mai ottenuto la concessione. In questo caso, il responsabile incorre nelle sanzioni penali previste dalla norma.

Adempimenti e conseguenze

È prevista la pena alternativa dell'arresto fino a un anno oppure dell'ammenda fino a diecimila lire per chi esercita il rimorchio senza concessione o con mezzi tecnici non idonei, oppure per chi esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione al di fuori dei casi di urgente necessità.

Cosa è cambiato

Il numero 1 dell'articolo 1171 è stato abrogato dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (come modificata dal Decreto-Legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647). Inoltre, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto la modifica della parte iniziale (alinea) dell'articolo.

Domande frequenti

È sempre vietato fare pilotaggio senza patente o autorizzazione?No, la legge prevede un'eccezione espressa per i casi di urgente necessità, nei quali l'attività di pilotaggio può essere svolta anche in assenza di patente o autorizzazione.
Cosa si rischia a svolgere il rimorchio con mezzi tecnici non conformi?Si rischiano le stesse sanzioni previste per chi opera senza concessione, ossia l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a diecimila lire.
Il numero 1 dell'articolo è ancora applicabile?No, il testo del numero 1 è stato formalmente abrogato dalla legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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