Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 101

Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.

In vigore dal 21 apr 1942
Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento. L'autorità predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
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