Art. 96
Marittimi abilitati al pilotaggio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Marittimi abilitati al pilotaggio.
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Nei luoghi in cui non esiste una corporazione di piloti, il comandante del porto ha il potere di autorizzare altri marittimi a svolgere il servizio di pilotaggio. L'attività di questi marittimi abilitati segue le disposizioni previste dallo specifico capo della norma, per quanto compatibili. Inoltre, le tariffe economiche per le prestazioni svolte devono essere formalmente approvate dal direttore marittimo.
La norma mira a garantire la continuità e la sicurezza del servizio di pilotaggio anche nei luoghi di transito o approdo privi di una specifica corporazione di piloti.
Si applica ai marittimi autorizzati a svolgere il pilotaggio, al comandante del porto e al direttore marittimo nelle località prive di corporazione di piloti.
In un piccolo approdo dove non è presente una corporazione di piloti, il comandante del porto autorizza un marittimo esperto a guidare l'ingresso delle navi. Per il servizio prestato, il marittimo applica le tariffe precedentemente approvate dal direttore marittimo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.