Art. 96 · Marittimi abilitati al pilotaggio.
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Art. 96

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Marittimi abilitati al pilotaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
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