Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo IISez. II

Art. 97

Personale abilitato al pilotaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
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