Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II
Art. 99
Norme applicabili.
In vigore dal 21 apr 1942
Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli a 93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-99