Art. 1170 · Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 1170

1193 / 1356

Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

In vigore dal 15 gen 2000
Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

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