Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1159

Mancanza di viveri necessari.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1159

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo